(massima n. 1)
In tema di esecuzione della pena, in caso di grave infermitā psichica sopravvenuta al fatto, ex art. 148 cod. pen., l'accertata pericolositā sociale costituisce elemento ostativo al differimento facoltativo della pena, ai sensi dell'art. 147, comma quarto, cod. pen., e alla applicazione della detenzione domiciliare, ex art. 47-ter, comma 1-ter, ord. pen., né č possibile disporre il ricovero in una REMS, avendo tali strutture - ai sensi dell'art. 3-ter, comma 2, decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9 - come unici destinatari i malati psichiatrici ritenuti non imputabili in sede di giudizio penale o che, condannati, siano stati sottoposti ad una misura di sicurezza.