Cassazione penale Sez. II sentenza n. 14704 del 22 aprile 2020

(3 massime)

(massima n. 1)

In tema di misure di sicurezza personali, il giudizio di pericolosità del condannato richiesto per l'applicazione dell'espulsione dal territorio dello Stato deve essere effettuato sulla scorta dei parametri valutativi di cui all'art. 133 cod. pen., tenendo conto della gravità del reato e della capacità a delinquere del reo e rimanendo coerente e consequenziale rispetto al tessuto argomentativo su cui il giudice di merito ha fondato la propria decisione, onde esso può trovare implicito ma inequivoco fondamento anche nelle circostanze di fatto e nelle valutazioni personologiche effettuate ai fini del giudizio di responsabilità e della commisurazione della sanzione.

(massima n. 2)

In tema di associazione con finalità di terrorismo di cui all'art.270-bis cod.pen., ai fini del riconoscimento della natura terroristica di una cellula periferica dell'organizzazione denominata Isis non è necessario che la stessa sviluppi le caratteristiche proprie della struttura centrale attraverso la predisposizione di un preciso piano di attentati terroristici, in quanto è l'Isis, insieme al sedicente Stato Islamico che ne è l'espressione politico-territoriale, la struttura criminale in relazione alla quale devono valutarsi i caratteri organizzativi e la consistenza del programma alla cui attuazione i sodali, singolarmente o in gruppo, si propongono di prestare ausilio sulla base di una condivisione degli scopi. (In motivazione, la Corte ha ulteriormente osservato che il quadro di riferimento internazionale, vincolante per effetto del recepimento legislativo delle fonti sovranazionali ed in virtù dell'obbligo di conformazione prescritto dall'art. 10 Cost., è pienamente esplicativo della natura terroristica dell'Isis).

(massima n. 3)

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 270-bis cod. pen., con riferimento agli artt. 3, 25, comma 3, e 27, comma 2, Cost., in relazione all'assoggettamento a sanzione penale di condotte in concreto sovrapponibili a quelle descritte dall'art. 4, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 159 del 2011 - che individua quali destinatari delle misure di prevenzione coloro che, operanti in gruppo o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, ovvero esecutivi diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato ovvero alla commissione di reati con finalità di terrorismo anche internazionale -, trattandosi di disposizioni tra loro del tutto eterogenee quanto a finalità, presupposti, garanzie e metodiche di accertamento. (Rigetta, Corte Assise Appello Venezia, 08/04/2019)

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