(massima n. 2)
In tema di associazione con finalità di terrorismo di cui all'art.270-bis cod.pen., ai fini del riconoscimento della natura terroristica di una cellula periferica dell'organizzazione denominata Isis non è necessario che la stessa sviluppi le caratteristiche proprie della struttura centrale attraverso la predisposizione di un preciso piano di attentati terroristici, in quanto è l'Isis, insieme al sedicente Stato Islamico che ne è l'espressione politico-territoriale, la struttura criminale in relazione alla quale devono valutarsi i caratteri organizzativi e la consistenza del programma alla cui attuazione i sodali, singolarmente o in gruppo, si propongono di prestare ausilio sulla base di una condivisione degli scopi. (In motivazione, la Corte ha ulteriormente osservato che il quadro di riferimento internazionale, vincolante per effetto del recepimento legislativo delle fonti sovranazionali ed in virtù dell'obbligo di conformazione prescritto dall'art. 10 Cost., è pienamente esplicativo della natura terroristica dell'Isis).