(massima n. 3)
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 270-bis cod. pen., con riferimento agli artt. 3, 25, comma 3, e 27, comma 2, Cost., in relazione all'assoggettamento a sanzione penale di condotte in concreto sovrapponibili a quelle descritte dall'art. 4, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 159 del 2011 - che individua quali destinatari delle misure di prevenzione coloro che, operanti in gruppo o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, ovvero esecutivi diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato ovvero alla commissione di reati con finalità di terrorismo anche internazionale -, trattandosi di disposizioni tra loro del tutto eterogenee quanto a finalità, presupposti, garanzie e metodiche di accertamento. (Rigetta, Corte Assise Appello Venezia, 08/04/2019)