(massima n. 1)
Ai fini della ritualità della querela, l'esposizione del fatto può essere effettuata dal querelante in un momento successivo alla presentazione dell'istanza punitiva ed a sua integrazione, purché nei termini previsti per l'esercizio del relativo diritto, ma può anche mancare qualora l'istanza punitiva si riferisca a un fatto già noto all'autorità destinataria, in quanto oggetto di precedenti dichiarazioni verbalizzate in sede di denuncia.