(massima n. 1)
In tema di concorso di persone nel reato, ai fini dell'integrazione della circostanza attenuante della minima partecipazione di cui all'art. 114 cod. pen., non č sufficiente una minore efficacia causale dell'attivitā prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, in quanto č necessario che il contributo dato si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo di rilevanza del tutto marginale, ossia di efficacia causale cosė lieve rispetto all'evento da risultare trascurabile nell'economia generale dell'"iter" criminoso.