(massima n. 1)
La definizione di reati "della stessa indole", posta dall'art 101 cod. pen. e rilevante per l'applicazione delal recidiva ex art. 99, comma secondo, n. 1, cod. pen., prescinde dalla identitą della norma incriminatrice e fa riferimento ai criteri del bene giuridico violato o del movente delittuoso, che consentono di accertare, nei casi concreti, i caratteri fondamentali comuni fra i diversi reati.