(massima n. 1)
Ai fini dell'integrazione della recidiva specifica ex art. 99, comma secondo, n. 1, cod. pen., nel caso di imputato di delitto non colposo aggravato ai sensi dell'art. 7, legge 12 luglio 1991, n. 203 (ora art. 416-bis.1 cod. pen.), giā condannato per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., la contestata aggravante del metodo mafioso si lega, in termini di continuitā ed omogeneitā delittuosa, alla condanna precedentemente riportata, atteso che nella individuazione dei "reati della stessa indole" ex art. 101 cod. pen. deve farsi riferimento, aldilā dell'identitā dei titoli di reato e della loro riferibilitā alla lesione di analoghi beni giuridici, alla concreta natura dei fatti ed ai motivi che li hanno determinati, al fine di ravvisare specifici indici identitari.