(massima n. 1)
L'esclusione della recidiva non si può fondare sulla scelta dell'imputato di accedere al rito abbreviato, atteso che tale scelta già implica "ex lege" l'applicazione di una prederminata riduzione premiale della pena, mentre gli elementi da valorizzare ai fini della predetta esclusione sono tendenzialmente quelli indicati dall'art. 133 cod. pen. (In motivazione la Corte ha sottolineato che, in caso contrario, la medesima circostanza comporterebbe, irrazionalmente ed in contrasto con l'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., due distinte determinazioni favorevoli all'imputato).