(massima n. 1)
Nel giudizio di appello, il divieto di "reformatio in peius" della sentenza impugnata dall'imputato non riguarda solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione, talchè il giudice di appello non può modificare l'entità della componente intermedia inerente all'aumento per la recidiva rispetto a quanto statuito in primo grado.