(massima n. 1)
Il giudice di appello che, in accoglimento dei motivi proposti dall'imputato, escluda uno o più connotati di maggior aggravamento della recidiva (nella specie, riqualificando solo come infraquinquennale, la recidiva contestata e ritenuta dal primo giudice, altresì specifica e reiterata), può, senza incorrere nel divieto di "reformatio in peius", confermare la pena applicata in primo grado, ribadendo il giudizio di equivalenza tra le circostanze, purché questo sia accompagnato da adeguata motivazione.