(massima n. 1)
E' inammissibile il ricorso per cassazione con il quale venga dedotta la disapplicazione della circostanza aggravante della recidiva quando in fase di appello sia stato proposto motivo finalizzato ad ottenere l'esclusione della natura infranquiquennale della stessa, trattandosi di richieste diverse anche in relazione ai presupposti, in quanto la prima implica la valutazione della natura dei reati, del tipo di devianza di cui sono segno, del margine di offensivitą delle condotte, della distanza temporale e del livello di omogeneitą esistente tra loro e dell'eventuale occasionalitą della ricaduta, mentre la seconda richiede solo il controllo di un dato cronologico obiettivo.