(massima n. 1)
È inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità proposto dall'imputato infraquattordicenne per erronea applicazione della legge e vizio di motivazione in ordine all'omesso proscioglimento nel merito atteso che la necessità di ricostruzione del fatto si ricollega esclusivamente alla contestuale applicazione di una misura di sicurezza mentre l'iscrizione della sentenza nel casellario giudiziale è meramente temporanea e viene cancellata al raggiungimento della maggiore età, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.P.R. 14 novembre del 2002, n. 313.