(massima n. 1)
Non sussiste incompatibilitā tra il vizio totale di mente e l'aggravante soggettiva della recidiva, sicché, anche quando il reato č stato commesso da un soggetto non imputabile va considerato nella sua obiettivitā, scrutinando gli elementi utili per la qualificazione del dolo o della colpa e la determinazione dell'assetto circostanziale, trattandosi di accertamenti funzionali al giudizio di pericolositā sociale e a stabilire la durata minima della misura di sicurezza, ex art. 222 cod. pen.