(massima n. 1)
In tema di misure di prevenzione, opera il principio di preclusione e non il divieto di "bis in idem" ove siano emessi più provvedimenti non definitivi dello stesso tipo nei confronti di una medesima persona e sulla base dei medesimi elementi, sicchè il provvedimento emesso successivamente non può essere eseguito, in quando il diritto di azione si è consumato con l'emissione di quello precedente. (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO PALERMO, 30/10/2020).