(massima n. 1)
Il principio del "ne bis in idem" cautelare non č ostativo alla reiterazione del sequestro preventivo su beni in relazione ai quali il vincolo reale sia stato giā disposto, allorquando il nuovo decreto si fondi su una esigenza cautelare diversa da quella inizialmente ipotizzata oppure quando l'autoritā procedente sia chiamata a valutare elementi precedentemente non esaminati. (Fattispecie di decreto di sequestro riemesso, a misura cautelare in atto per effetto di precedente provvedimento di vincolo, sulla base di nuova "notitia criminis" e in ragione della confiscabilitā del bene, esigenza ulteriore rispetto al pericolo di aggravamento delle conseguenze derivanti dal reato). (Dichiara inammissibile, Trib. lib. S. M. Capua Vetere, 27/06/2013).