(massima n. 1)
Il principio del "ne bis in idem" č applicabile anche nel procedimento di prevenzione, ma la preclusione del giudicato opera "rebus sic stantibus" e, pertanto, non impedisce la rivalutazione della pericolositą ai fini dell'applicazione di una nuova o pił grave misura ove si acquisiscano ulteriori elementi, precedenti o successivi al giudicato, ma non valutati, che comportino un giudizio di maggiore gravitą della pericolositą stessa e di inadeguatezza delle misure precedentemente adottate. (Rigetta, App. Napoli, 31 marzo 2008).