(massima n. 1)
La necessitą, per il giudice di appello, di redigere una motivazione " rafforzata" sussiste anche nel caso in cui la riforma ai soli effetti civili della sentenza di assoluzione di primo grado si fondi su una perizia espletata nel giudizio d'appello, dovendo, in tal caso, il giudice dell'impugnazione confrontarsi con il sapere scientifico introdotto nel processo di primo grado dai consulenti tecnici di parte e posto alla base della sentenza impugnata. (Annulla con rinvio, CORTE APPELLO CALTANISSETTA, 09/10/2018).