(massima n. 2)
In tema di testimonianza indiretta, l'inutilizzabilità prevista dall'art. 195, comma 7, cod. proc. pen., non opera per il solo fatto che il testimone "de relato" non sia in grado di fornire elementi che permettano l'immediata ed univoca identificazione del teste diretto, purchè quest'ultimo risulti quanto meno identificabile. (Fattispecie relativa a condotte di abuso di mezzi di correzione in danno di minori, in cui la madre di una delle vittime indicava, quali fonti della propria conoscenza dei fatti, compagne di classe del figlio che, conosciute con il nome di battesimo, erano agevolmente identificabili). (Annulla in parte senza rinvio, Corte Appello Torino, 15/01/2019)