(massima n. 1)
Nel giudizio di appello non č di per sé di ostacolo alla rinnovazione delle prova dichiarativa la condizione di "vulnerabilitā" del teste giā esaminato nel corso di incidente probatorio, non rilevando tale qualitā soggettiva ai fini della valutazione del giudice circa la necessitā della ulteriore escussione, sia pure con le opportune cautele che tutelino la serenitā del teste debole. (In applicazione del suddetto principio, nel caso di appello della sentenza assolutoria da parte del pubblico ministero che censurava l'attendibilitā delle dichiarazioni rese dal minore vittima di reati sessuali nel corso di incidente probatorio, decisive ai fini della valutazione di responsabilitā, la Corte ha ritenuto legittima la ripetizione dell'esame ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.). (Annulla con rinvio, CORTE APPELLO PALERMO, 29/11/2017).