(massima n. 1)
Il giudice di appello che intenda confermare la sentenza di assoluzione impugnata dalla parte civile, non valutando diversamente da quanto fatto dal primo giudice le prove dichiarative assunte, non ha l'obbligo, ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., di rinnovare l'istruzione dibattimentale. (Rigetta, CORTE APPELLO MILANO, 10/07/2018).