(massima n. 1)
La regola stabilita dall'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., secondo cui la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale deve essere contenuta nell'atto di appello o comunque nei motivi aggiunti che devono essere presentati entro il termine previsto dall'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ha riguardo alla riassunzione di prove gią acquisite nel dibattimento di primo grado o di prove nuove ma pur sempre preesistenti o scoperte prima della definizione del giudizio e non anche alle prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado di cui all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la sentenza della corte di appello che non aveva rinnovato l'istruttoria per assumere le dichiarazioni di un soggetto che, dopo la presentazione dei motivi di appello da parte del difensore dell'imputato, si era presentato presso un ufficio di polizia, dichiarandosi autore del reato). (Annulla con rinvio, CORTE APPELLO BOLOGNA, 02/11/2018).