(massima n. 1)
In tema di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, nel caso in cui una parte abbia prodotto il solo dispositivo di una sentenza, il giudice d'appello non è obbligato ad acquisirne d'ufficio la motivazione in quanto costituisce onere della parte, che chiede l'acquisizione di un documento non valutato in prime cure e asseritamente idoneo a contrastare le risultanze processuali del primo grado, produrlo nella sua interezza al fine di consentire al giudice di decidere in ordine alla sua rilevanza probatoria. (In motivazione, la Corte ha precisato che la parte non può sanare tale omissione producendo l'atto nel giudizio di legittimità, sottendendo tale produzione la richiesta di una valutazione di fatto, preclusa in tale procedimento). (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO SEZ.DIST. TARANTO, 07/02/2017).