(massima n. 1)
Nel caso in cui la decisione assolutoria di primo grado sia confermata in appello, senza la previa rinnovazione della prova dichiarativa prospettata dal pubblico ministero appellante come decisiva e meritevole di diversa valutazione, non si configura la violazione dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., che riguarda la sola ipotesi di ribaltamento "in peius" della decisione assolutoria; né può essere dedotta con il ricorso in cassazione una doglianza sui profili contenutistici della prova dichiarativa poiché questa, avendo ad oggetto un vizio della motivazione, risulta preclusa ai sensi dell'art. 608, comma 1-bis cod. proc. pen. (Rigetta, CORTE ASSISE APPELLO MILANO, 31/05/2018).