Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 41736 del 30 maggio 2019

(2 massime)

(massima n. 1)

Il principio di immutabilitą di cui all'art. 525 cod. proc. pen. richiede che il giudice che provvede alla deliberazione della sentenza sia non solo lo stesso che ha assunto la prova ma anche quello che l'ha ammessa, fermo restando che i provvedimenti sull'ammissione della prova emessi dal giudice diversamente composto conservano efficacia se non espressamente modificati o revocati. (Annulla con rinvio, CORTE APPELLO L'AQUILA, 04/05/2018).

(massima n. 2)

L'intervenuto mutamento della composizione del giudice attribuisce alle parti il diritto di chiedere sia prove nuove sia, indicandone specificamente le ragioni, la rinnovazione di quelle gią assunte dal giudice di originaria composizione, fermi restando i poteri di valutazione del giudice di cui agli artt. 190 e 495 cod. proc. pen. anche con riguardo alla non manifesta superfluitą della rinnovazione stessa. (Annulla con rinvio, Corte Appello L'Aquila, 04/05/2018)

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