(massima n. 1)
Ai fini della rinnovazione dell'istruttoria in appello ex art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., per "motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa" devono intendersi non solo quelli concernenti la questione dell'attendibilitā dei dichiaranti, ma tutti quelli che implicano una "diversa interpretazione" delle risultanze delle prove dichiarative, posto che un "fatto" non sempre presenta una consistenza oggettiva di natura astratta e asettica, ma č talvolta mediato attraverso l'interpretazione che ne dā il dichiarante, con la conseguenza che la risultanza probatoria risente di tale mediazione che incide sull'approccio valutativo del giudice, anch'esso pertanto mediato. (Fattispecie relativa al ribaltamento in appello della sentenza assolutoria di primo grado, disposto, senza rinnovazione istruttoria, sulla base della diversa valutazione dell'idoneitā delle risultanze della prova testimoniale, indiscussa quanto ad attendibilitā, a rappresentare gli elementi costitutivi del delitto di atti persecutori aggravati). (Annulla con rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 10/10/2018).