(massima n. 1)
L'omessa rinnovazione della prova peritale acquisita in forma dichiarativa da parte del giudice di appello che proceda, sulla base di un diverso apprezzamento della stessa, nella vigenza dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., alla riforma della sentenza di assoluzione, determina una nullitā di ordine generale a regime intermedio della sentenza, denunciabile in sede di giudizio di legittimitā a norma dell'art. 606, comma 1 lett. c), cod. proc. pen., mentre la pronuncia di riforma adottata sulla base della rivalutazione della relazione del perito, acquisita in forma puramente cartolare, č sindacabile per vizio di motivazione ex art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., sempre che la prova negata, confrontata con le ragioni addotte a sostegno della decisione, sia di natura tale da potere determinare una diversa conclusione del processo. (Rigetta, CORTE APPELLO BOLOGNA, 29/11/2016).