(massima n. 1)
Il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado, anche emessa all'esito di giudizio abbreviato, sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, non può limitare la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale alle prove dichiarative ritenute inattendibili dal primo giudice, dovendola, invece, estendere anche a quelle diverse poste in relazione di "collegamento e interferenza" con le prime. (Annulla ai soli effetti civili, CORTE APPELLO BARI, 05/12/2017).