(massima n. 1)
In caso di appello della sentenza assolutoria da parte del pubblico ministero, l'obbligo di rinnovazione dibattimentale, č limitato alle sole testimonianze che, secondo le puntuali e specifiche ragioni prospettate nell'atto di impugnazione, siano state oggetto di erronea valutazione da parte del giudice di primo grado e che siano ritenute decisive ai fini della valutazione di responsabilitā. (In motivazione la Corte ha evidenziato che la rinnovazione č invece rimessa alla discrezionalitā del giudice qualora si tratti di testimonianze i cui contenuti sono incontestati ma rispetto alle quali si invoca una diversa valutazione degli elementi di conferma). (Rigetta, CORTE APPELLO MILANO, 15/09/2017).