(massima n. 1)
Non sussiste l'obbligo di rinnovazione della istruttoria dibattimentale nel caso di riforma della sentenza assolutoria di primo grado basata su una diversa interpretazione della fattispecie concreta, alla luce della valutazione logica e complessiva dell'intero compendio probatorio e non sulla base di un diverso apprezzamento della attendibilitą di una prova dichiarativa decisiva. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice di appello di condanna per bancarotta semplice documentale dell'imputato - assolto in primo grado dal reato di bancarotta fraudolenta documentale - fondata sulla esclusiva valutazione della documentazione acquisita al fascicolo, attestante l'avvenuta istituzione delle scritture contabili, la conoscenza dell'esistenza delle scritture da parte dell'imputato che aveva visionato l'ultimo bilancio e la sua condotta inerte, quale nuovo amministratore, nella acquisizione e nella tenuta delle predette scritture). (Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO BRESCIA, 12/07/2017).