(massima n. 1)
Nel giudizio d'appello, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, prevista dall'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., č subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale ed alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria; tale accertamento č rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimitā se correttamente motivata. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'acquisizione di una prova nuova in appello, adottata in assenza del presupposto dell'assoluta necessitā dell'integrazione, non determina l'inutilizzabilitā della prova). (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO FIRENZE, 10/10/2017).