(massima n. 1)
In tema di giudizio abbreviato condizionato, le dichiarazioni testimoniali acquisite in sede di indagine difensive, ai sensi dell'art.327-bis cod.proc.pen., sono utilizzabili ai fini della decisione a condizione che i relativi atti siano stati depositati nel fascicolo del pubblico ministero prima dell'ammissione al rito speciale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice d'appello che aveva respinto la richiesta di audizione di persone sentite in sede di indagini difensive, sul presupposto che l'imputato, avendo chiesto che il processo fosse definito con il rito abbreviato condizionato all'escussione di persone diverse, non poteva chiedere successivamente l'acquisizione di nuovi elementi di prova). (Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 14/11/2017).