(massima n. 1)
Il giudice di appello può procedere alla rinnovazione della prova dichiarata inutilizzabile, allorché l'inutilizzabilità non derivi dalla violazione di un divieto probatorio, ma dalla violazione di regole attinenti all'assunzione della prova. (Fattispecie in tema di dichiarazioni predibattimentali di cittadini stranieri, assunte ai sensi dell'art. 512 cod. pen. in primo grado e ritenute erroneamente dal giudice d'appello inutilizzabili "tout court" - in ragione del fatto che i denuncianti sin dall'inizio avevano espresso la volontà di lasciare l'Italia - senza, invece, procedere alla doverosa verifica sulla possibilità di rinnovazione della prova stessa). (Annulla con rinvio, CORTE ASSISE APPELLO BARI, 12/04/2017).