(massima n. 1)
Nel giudizio di legittimità non può tenersi conto delle conclusioni inviate in cancelleria, a mezzo telefax, dal difensore della parte civile, perché questi, in virtù dell'espresso richiamo effettuato dall'art. 614, comma 1, cod. proc. pen., alle norme che disciplinano lo svolgimento della discussione nei giudizi di merito, deve formulare e illustrare oralmente le proprie conclusioni in udienza, facendo seguire la presentazione di una sintesi scritta delle stesse, a norma dell'art. 523, comma 2, cod. proc. pen. (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO TORINO, 23/05/2018).