(massima n. 1)
In tema di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., l'intervenuto accordo tra l'imputato e l'organo dell'accusa avente ad oggetto alcuni o tutti i motivi di appello su questioni di esclusiva rilevanza penale non interferisce in alcun modo sull'appello proposto dalla parte civile sul quale il giudice dell'impugnazione deve pronunciarsi anche dichiarandone l'eventuale inammissibilitą; ne consegue che, non essendo necessaria la partecipazione della parte civile a siffatto accordo, la stessa non č legittimata a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di accoglimento della concorde richiesta delle parti concernente statuizioni diverse da quelle previste dall'art. 576 cod. proc. pen. (Dichiara inammissibile, CORTE ASSISE APPELLO CATANIA, 26/06/2018).