(massima n. 1)
In tema di giudizio di appello, la violazione del termine a comparire di venti giorni stabilito dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. integra una nullitą di ordine generale relativa all'intervento dell'imputato, che deve essere rilevata o dedotta entro i termini previsti dall'art. 180 cod. proc. pen., e cioč prima della deliberazione della sentenza d'appello. (Annulla con rinvio, CORTE APPELLO L'AQUILA, 16/04/2021).