(massima n. 1)
La notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello č ritualmente eseguita presso il domicilio, ovvero presso la residenza anagrafica, risultante agli atti al momento del deposito dell'atto di impugnazione, essendo onere dell'imputato comunicare al giudice del gravame i mutamenti successivamente intervenuti. (Rigetta, CORTE APPELLO CATANIA, 14/01/2020).