(massima n. 1)
Nel giudizio di appello, non č causa di nullitā della citazione l'omissione o l'inesatta descrizione dell'imputazione, trattandosi di requisito non richiamato dall'art. 601, comma 6, cod. proc. pen., purchč sia individuato senza incertezze, attraverso l'indicazione della sentenza impugnata, l'oggetto del gravame. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la nullitā del decreto di citazione recante capi di imputazione differenti rispetto a quelli contestati ed oggetto della sentenza di primo grado, ma contenente l'esatta indicazione della sentenza appellata, dell'autoritā giudiziaria emittente e del numero del procedimento). (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO ROMA, 28/01/2019).