(massima n. 1)
Nell'ipotesi di sentenza d'appello che, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, dichiari, "de plano" in violazione del contradditorio tra le parti, l'estinzione del reato per prescrizione, la causa estintiva prevale sulla nullitą assoluta ed insanabile della sentenza, sempreché non risulti evidente la prova dell'innocenza dell'imputato, dovendo la Corte di cassazione adottare in tal caso la formula di merito di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibile per carenza di interesse il ricorso per cassazione proposto dal procuratore generale che si era limitato a dedurre la violazione del contraddittorio, senza addurre alcun elemento specifico che consentisse, "ictu oculi", il procioglimento dell'imputato nel merito). (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO SALERNO, 04/05/2018).