(massima n. 1)
In tema di concordato in appello, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca la invalidità del consenso espresso, per effetto di una modifica legislativa sopravvenuta, peggiorativa del trattamento sanzionatorio, giacchè non può ritenersi inficiato, in tale evenienza, il processo formativo della volontà. (Fattispecie relativa all'inserimento del peculato tra i reati ostativi di cui all'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, per effetto della legge 9 gennaio 2019, n. 3, ciò che avrebbe precluso al ricorrente di accedere alle misure alternative alla detenzione ed alla sospensione dell'ordine di esecuzione, di cui all'art. 656, comma 9, cod. proc. pen.). (Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 24/07/2018).