(massima n. 1)
La definizione del giudizio di appello con richiesta dell'imputato a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen., non comporta l'effetto estensivo dell'accordo ad altri coimputati che abbiano a loro volta proposto un concordato diverso, atteso che la decisione che si fonda sull'accordo non può porsi, neppure in astratto, in contrasto con altri giudicati e l'opzione per il concordato in appello, con parziale rinunzia ai rispettivi motivi, configura una scelta processuale "esclusivamente personale". (Fattispecie in cui uno solo dei coimputati aveva concordato l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 629, comma secondo, cod. pen.). (Rigetta, CORTE APPELLO CATANIA, 29/06/2018).