(massima n. 1)
È illegittimo il rigetto della richiesta di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. che, pur tempestivamente depositata e reiterata nella fase preliminare alla discussione in camera di consiglio, sia priva del richiesto parere del procuratore generale, non potendo essere pregiudicato il diritto della parte istante ad ottenere l'espressione dello stesso ed il conseguente esame della richiesta da parte della corte ed essendo, comunque, possibile disporre a tal fine il rinvio del dibattimento ovvero la concessione di un termine "ad horas". (Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO FIRENZE, 06/02/2018).