(massima n. 1)
E' deducibile con il ricorso per cassazione l'applicazione illegale della pena accessoria contenuta nella sentenza di patteggiamento in appello ex art. 599 cod. proc. pen., trattandosi di statuizione sottratta all'accordo delle parti e perciò esclusa dalla previsione limitativa di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha rideterminato la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per il reato di corruzione, erroneamente concordata dalle parti nella durata di anni cinque anziché in misura corrispondente alla durata della pena principale, come previsto dall'art. 37 cod. pen.). (Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO CATANIA, 21/06/2018).