(massima n. 1)
È inammissibile l'appello incidentale proposto dall'imputato qualora il pubblico ministero o la parte civile non abbiano presentato, nei suoi confronti, appello in via principale, poiché lo stesso è previsto dalla legge come impugnazione antagonista rispetto a quella della parte processualmente avversa. (In applicazione del suddetto principio, la Corte ha ritenuto corretta la dichiarazione di inammissibilità dell'appello incidentale dell'imputato proposto in seguito all'appello principale dei coimputati). (Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 13/02/2018).