(massima n. 1)
E' manifestamente infondata, la questione di legittimitą costituzionale dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., per violazione degli artt. 3, in riferimento all'art. 131-bis cod. pen., 24 e 111 Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui esclude l'appellabilitą delle condanne alla sola pena dell'ammenda a seguito dell'entrata in vigore dell'istituto della non punibilitą per particolare tenuitą del fatto, posto che nessuna delle disposizioni costituzionali o della CEDU richiamate impone al legislatore di prevedere un giudizio di appello avverso le decisioni, di condanna o di proscioglimento, emesse dal giudice di primo grado. (Dichiara inammissibile, TRIBUNALE FOGGIA, 04/04/2019).