(massima n. 1)
È inappellabile da parte del pubblico ministero, ma ricorribile per cassazione - a condizione che sia dedotto uno dei vizi previsti dall'art. 606 cod. proc. pen. - la sentenza di condanna alla pena dell'ammenda anche a seguito di differente qualificazione giuridica del fatto disposta dal giudice di primo grado. (Dichiara inammissibile, TRIBUNALE L'AQUILA, 24/06/2019).