(massima n. 1)
In tema di giudizio di appello instaurato dalla parte civile a seguito di sentenza di proscioglimento emessa in primo grado, il giudice non può pronunciare una declaratoria di nullità in applicazione analogica dell'art. 604 cod. proc. pen. per diversità del fatto e trasmettere gli atti al pubblico ministero perché proceda per il differente reato, atteso che l'oggetto del giudizio incardinato ex art. 576 cod. proc. pen. è la sola eventuale responsabilità civile dell'imputato, mentre del tutto estranea è ogni statuizione relativa all'azione penale, sulla quale si è definitivamente formato il giudicato per assenza di appello del pubblico ministero (Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO VENEZIA, 13/07/2017).