(massima n. 1)
A mente dell'art. 1570 c.c., anche al contratto di somministrazione č applicabile la norma di cui all'art. 1510, secondo comma c.c., secondo cui, nella vendita di cose mobili da piazza a piazza, l'obbligo della consegna č adempiuto mediante la rimessa della merce al vettore o allo spedizioniere, salvo che ricorrano particolari ipotesi, nelle quali l'intento negoziale possa realizzarsi soltanto con l'effettiva attribuzione al somministrato del possesso materiale delle singole cose. Pertanto, nel caso di un contratto di somministrazione di cose mobili ad una societā italiana da parte di una ditta straniera, il quale preveda che la merce sia rimessa al vettore in un porto estero, č da ritenere; ai sensi del citato art. 1510 c.c. che la consegna debba essere eseguita all'estero e che, pertanto, in ordine alla controversia avente ad oggetto la risoluzione per inadempimento di tale contratto, non sussista il criterio di collegamento consistente nell'eseguibilitā in Italia di detta obbligazione, idoneo a radicare, a norma dell'art. 4 n. 2 c.p.c., la giurisdizione del giudice italiano. Qualora un contratto di somministrazione, concluso tra una ditta estera ed una societā italiana, preveda che l'obbligazione del pagamento del prezzo debba essere soddisfatta mediante un'apertura irrevocabile di credito da parte di una banca sita in paese straniero, č da ritenere che tale obbligazione deve essere adempiuta all'estero e che, pertanto, in ordine alla controversia attinente alla risoluzione del suddetto contratto, non ricorra il criterio di collegamento consistente nella eseguibilitā in Italia della cennata obbligazione di pagamento, idonea a radicare, ai sensi dell'art. 4 c.p.c. la giurisdizione del giudice italiano.