(massima n. 1)
Il disposto dell'art. 1663 c.c., secondo cui l'appaltatore è tenuto a dare pronto avviso al committente dei difetti della materia da questi fornita, se si scoprono nel corso dell'opera e possono comprometterne la regolare esecuzione, si applica anche qualora l'appaltatore utilizzi le opere predisposte dal committente. Pertanto, l'appaltatore, che abbia accettato senza riserve le opere predette, risponde dei danni derivati da vizi o da inidoneità di tali opere, anche se non si sia reso conto dei vizi o dell'inidoneità delle opere, poiché, avendo un ampio margine di discrezionalità e di autonomia nel compimento della sua prestazione tecnica per conseguire il risultato, deve sopportare il rischio connaturale al rapporto obbligatorio instaurato, nel caso che l'attività produttiva non lo consegua.