(massima n. 1)
In materia di atti arbitrari del pubblico ufficiale, l'art. 393 bis cod. pen. (che ha sostituito l'art. 4 del d.lgs. n. 288 del 1944) non prevede una circostanza di esclusione della pena ricadente sotto la disciplina dell'art. 59 cod. pen., ma dispone l'esclusione della tutela nei confronti del pubblico ufficiale che se ne dimostri indegno: essa pertanto trova applicazione solo in rapporto ad atti che obbiettivamente e non soltanto nell'opinione dell'agente, concretino una condotta arbitraria.