(massima n. 1)
A differenza dell'attenuante della provocazione prevista dall'art. 62 n. 4 cod. pen., che rileva solo obiettivamente, la causa di non punibilità della provocazione di cui all'art. 599. cod. pen., prevista per i reati di ingiuria e di diffamazione, può essere riconosciuta anche a livello putativo, ai sensi dell'art 59, comma 4, cod. pen. (Annulla con rinvio, Trib. Belluno, 29/04/2016)