(massima n. 1)
In tema di cause di giustificazione, l'allegazione da parte dell'imputato dell'erronea supposizione della sussistenza dello stato di necessitą deve basarsi non gią su un mero criterio soggettivo, riferito al solo stato d'animo dell'agente, bensģ su dati di fatto concreti, tali da giustificare l'erroneo convincimento in capo all'imputato di trovarsi in tale stato. (Fattispecie in cui la Corte, in relazione all'omicidio colposo commesso dall'imputato mentre, in automobile, trasportava la moglie in ospedale, causandone la morte in un incidente stradale per la velocitą tenuta, ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito aveva riconosciuto la scriminante putativa dello stato di necessitą avendo la vittima iniziato il travaglio del parto con una complicanza per la quale i medici avevano raccomandato l'immediato ricovero).